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Cosa è l'Autocertificazione
L'autocertificazione consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti
personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La
pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la
possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui
devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere
all'estero.
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a,
vedovo/a, divorziato/a), lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la
nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari, l'iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, titolo di studio o
qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica, situazione reddituale ed economica, assolvimento di
specifici obblighi contributivi, possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria e inerente all'interessato, stato di disoccupazione, qualità di
pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga,
qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo, tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, di non aver riportato condanne penali.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono
essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di
famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano
certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia
fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad
una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
1) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento
(nel caso di invio per posta o per via telematica);
2) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta)
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche
intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e
le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e
qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici
economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Compagnie
telefoniche, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con
l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli
sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi
di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna
autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia
contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del
dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno
dei seguenti modi:
1) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
2) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico
ufficiale;
3) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa,
vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di
fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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